Art. 2.
(Modifica alla legge
5 ottobre 1993, n. 409).

      1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente:

      «3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».